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CORONAVIRUS – Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020: Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni INAIL. Tutela infortunistica casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

La circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020 ha ad oggetto “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”. Il testo della circolare chiarisce che l’art. 42, co. 1, del DL 18/2020 (DL Cura Italia) ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo. La sospensione si applica anche nei casi di domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell’Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione. La circolare, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo Coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

Fonte Sito web INAIL

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